Il processo di valutazione del rischio di esplosione è effettuato caso per caso, non presentando una soluzione aprioristicamente valida. Il decreto dispone, infatti, all’art. 88-quinquies, che nell’assolvere gli obblighi stabiliti dall’articolo 4, il datore di lavoro valuta i rischi specifici derivanti da atmosfere esplosive, tenendo conto almeno dei seguenti elementi:
- Probabilità e durata della presenza di atmosfere esplosive
- Probabilità che le fonti di accensione, comprese le scariche elettrostatiche, siano presenti e divengano attive ed efficaci
- Caratteristiche dell’impianto, sostanze utilizzate, processi e loro possibili interazioni
- Determinare i possibili effetti prevedibili di un’esplosione
- I rischi di esplosione sono valutati complessivamente
- Nella valutazione dei rischi di esplosione sono presi in considerazione i luoghi che sono o possono essere in collegamento, tramite aperture, e quelli in cui possono formarsi atmosfere esplosive.
A valutazione effettuata vengono indicate: la classificazione delle zone di cui all’ALLEGATO XLIX; le misure adeguate per la salvaguardia della sicurezza dei lavoratori.
