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Prevenzione incendi d.m. 02/09/2021 – aggiornamento normativo

Prevenzione incendi d.m. 02/09/2021 – aggiornamento normativo

Nel D. Lgs. 81/2008 la prevenzione incendi viene considerata funzione di preminente interesse pubblico e stabilisce che in tutti i luoghi di lavoro devono essere adottate le misure per prevenire gli incendi e per tutelare l’incolumità dei lavoratori. 

Dal 04 ottobre 2022 è entrato in vigore il DECRETO INTERMINISTERIALE DEL 2 SETTEMBRE 2021, che si applica alle attività che si svolgono nei luoghi di lavoro e sostituisce il precedente DM 10 marzo 1998. Tale decreto stabilisce i criteri per la gestione in esercizio ed in emergenza della sicurezza antincendio.

Più specificatamente, nell’allegato I, è previsto che il datore di lavoro debba informare e formare il lavoratore sui seguenti argomenti:

• i rischi di incendio e di esplosione legati all’attività svolta ed alle specifiche mansioni svolte;

• le misure di prevenzione e di protezione incendi adottate nel luogo di lavoro;

• l’ubicazione delle vie d’esodo e le procedure da adottare in caso di incendio;

• i nominativi dei lavoratori incaricati di applicare le misure di prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione delle emergenze e primo soccorso ed il nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione.

Ai sensi dell’art. 2 comma 2 del citato decreto il datore di lavoro deve predisporre un piano di emergenza ed evacuazione nei seguenti casi:

  • luoghi di lavoro ove sono occupati almeno dieci lavoratori
  • luoghi di lavoro aperti al pubblico con presenza contemporanea di più di cinquanta persone (indipendentemente dal numero dei lavoratori)
  • luoghi di lavoro con attività soggette ai controlli di prevenzione incendi

Nei casi sopra elencati, i lavoratori devono partecipare ad esercitazioni antincendio con cadenza almeno annuale.

L’art 5 stabilisce infine che il datore di lavoro assicura l’idonea formazione degli addetti antincendio; tale formazione deve essere correlata al livello di rischio dell’attività.

Dal 04/10/2022 è cambiata la denominazione dei livelli di rischio:

da rischio alto a LIVELLO 3 – durata della formazione: 16 ore

da rischio medio a LIVELLO 2 – durata della formazione: 8 ore

da rischio basso a LIVELLO 1 – durata della formazione: 4 ore

I nostri esperti sono disposizione per qualsiasi informazione e/o chiarimento.