
Con la Legge 17 dicembre 2021 n. 215, in vigore dal 21 dicembre 2021, è stata prevista una vera e propria Riforma del titolo I D.Lgs. 81/2008, che ha introdotto numerose nuove disposizioni che interessano la salute e la sicurezza sui luoghi di lavoro. Con la presente ci si vuole soffermare in particolar modo sulla figura del PREPOSTO, il cui ruolo risulta rafforzato dalle nuove norme.
Di seguito si riassumono i punti principali:
- il datore di lavoro deve individuare il preposto o i preposti per l’effettuazione delle attività di vigilanza. I contratti e gli accordi collettivi di lavoro possono stabilire l’emolumento spettante al preposto per lo svolgimento di tali attività
- il preposto non può subire pregiudizio alcuno a causa dello svolgimento della propria attività;
- L’attività che deve svolgere il preposto è la seguente:
- sovrintendere e vigilare sull’osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione e, in caso di rilevazione di comportamenti non conformi alle disposizioni e istruzioni impartite, intervenire per modificare il comportamento non conforme fornendo le necessarie indicazioni di In caso di mancata attuazione delle disposizioni impartite o di persistenza dell’inosservanza, interrompere l’attività del lavoratore e informare i superiori diretti;
- in caso di rilevazione di deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e di ogni condizione di pericolo rilevata durante la vigilanza, se necessario, interrompere temporaneamente l’attività e, comunque, segnalare tempestivamente al datore di lavoro e al dirigente le non conformità rilevate»;
- Nell’ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto o subappalto, i datori di lavoro appaltatori o subappaltatori devono indicare espressamente al datore di lavoro committente il personale che svolge la funzione di preposto;
- le attività formative e di aggiornamento rivolte al preposto devono essere svolte interamente con modalità in presenza e devono essere ripetute con cadenza almeno biennale.
Si ricorda infine che quello di individuare il preposto all’interno delle aziende/Enti è un obbligo a carico del datore di lavoro ed è penalmente sanzionato.