La legge 17 dicembre 2021, n. 215 di recente ha delineato ulteriormente la figura del preposto, definendone con chiarezza ruolo e compiti e sgomberando il campo a qualsiasi dubbio interpretativo. E’ stata infatti attribuita alla figura del preposto una rilevante responsabilità: non solo vigilare, coordinare e sovrintendere le attività lavorative ma anche interrompere le attività lavorative in caso di pericolo grave ed immediato. A ciò si aggiunge anche l’obbligo di intervenire per modificare il comportamento non conforme dei lavoratori, dando indicazioni sui comportamenti sicuri da attuare.
Molto spesso il preposto viene chiamato in causa per l’infortunio occorso al lavoratore durante la concreta esecuzione dell’attività lavorativa (mentre delle scelte gestionali di fondo ne risponde il datore di lavoro e/o il dirigente).
Ecco che il preposto svolge un ruolo assai delicato che consiste soprattutto in una attenta e diligente vigilanza dell’operato del lavoratore; ciò è ancora più vero se pensiamo che il modello di sicurezza che sta prendendo forma grazie alle modifiche del Decreto 81, è sempre più un modello “collaborativo” in cui le responsabilità sono divise tra tutti i protagonisti della sicurezza (datore di lavoro, dirigente ma anche preposti e lavoratori)
Alla luce della nuova definizione dell’ambito di responsabilità del preposto, anche gli obblighi formativi hanno subito alcune modifiche (nei termini, soprattutto, di modalità di erogazione dei corsi e periodicità di aggiornamento). Il nuovo Accordo Stato Regioni del 17 aprile 2025 ha, infatti aumentato la durata del corso per preposti da 8 a 12 ore e ha stabilito una periodicità biennale per l’aggiornamento di 6 ore.
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