Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) è “la persona eletta o designata per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro”. In tutte le aziende è pertanto presente questa figura che ha diritto ad una formazione particolare in materia di salute e sicurezza concernente i rischi specifici esistenti nel proprio ambiente di lavoro. La formazione deve avere come obiettivo quello di assicurare al RLS adeguate competenze sulle principali tecniche di controllo e prevenzione dei rischi stessi”.
Il decreto 81/2008, all’art. 37, stabilisce che: ‘Le modalità, la durata e i contenuti specifici della formazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza sono stabiliti in sede di contrattazione collettiva nazionale (…)’, nel rispetto dei contenuti minimi previsti dallo stesso articolo. La menzionata norma precisa che: ‘La durata minima dei corsi è di 32 ore iniziali, di cui 12 sui rischi specifici presenti in azienda e le conseguenti misure di prevenzione e protezione adottate, con verifica di apprendimento. Al percorso formativo iniziale, che deve svolgersi successivamente alla elezione del RLS, si aggiunge l’obbligo di aggiornamento periodico, la cui durata non può essere inferiore a 4 ore annue per le imprese che occupano dai 15 ai 50 lavoratori e a 8 ore annue per le imprese che occupano più di 50 lavoratori’. Laddove il contratto collettivo lo preveda, l’aggiornamento annuale del RLS può essere erogato anche in e-learning
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