La designazione del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) è un obbligo previsto dalla normativa sulla salute e sicurezza sul lavoro e continua a generare dubbi operativi nelle aziende.
Facciamo chiarezza su alcuni punti fondamentali.
In tutte le aziende o unità produttive deve essere eletto o designato un RLS.
Il riferimento è la singola azienda o unità produttiva, intesa come struttura dotata di autonomia tecnico-funzionale.
Nelle aziende con più di 15 lavoratori:
- l’RLS è eletto o designato nell’ambito delle rappresentanze sindacali presenti in azienda
- solo in assenza di rappresentanze sindacali, l’RLS può essere eletto direttamente tra i lavoratori
Il numero minimo di RLS varia in base al numero di lavoratori presenti ed è stabilito dalla normativa, salvo eventuali previsioni della contrattazione collettiva.
Per il Datore di Lavoro, la corretta nomina dell’RLS non è un adempimento formale, ma un elemento essenziale dell’organizzazione della sicurezza, rilevante anche in caso di:
- controlli ispettivi
- infortuni
- verifiche sulla gestione della prevenzione
Da oltre 30 anni, CMD Sud affianca le aziende nella gestione completa della sicurezza sul lavoro, supportandole anche su:
- nomina e ruolo dell’RLS
- adempimenti normativi
- formazione obbligatoria e aggiornamenti
Hai dubbi sulla corretta designazione dell’RLS nella tua azienda? Contattaci per una consulenza!